Art. 5.

      1. I programmi della disciplina, che sono elaborati da una commissione ministeriale appositamente costituita, devono vertere sui seguenti argomenti:

          a) l'uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e il diritto dei popoli all'autodeterminazione;

          b) il mantenimento della pace; i vari tipi di guerra, le loro cause e i loro effetti; il disarmo, l'inammissibilità dell'impiego della scienza e della tecnica a fini di guerra e l'utilizzazione di esse al servizio della pace e

 

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del progresso; la natura e gli effetti dei rapporti economici, culturali e politici tra Paesi e l'importanza del diritto internazionale umanitario per il mantenimento della pace;

          c) l'azione mirante ad assicurare l'esercizio e il rispetto dei diritti umani, compresi quelli dei rifugiati; il razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione nelle sue varie forme;

          d) la crescita economica e lo sviluppo sociale e i loro rapporti con la giustizia sociale; le modalità d'aiuto ai Paesi in via di sviluppo; la lotta contro l'analfabetismo, la lotta contro la malattia e la fame, per una migliore qualità della vita e per un livello di salute più elevato possibile; la crescita della popolazione e i problemi ad essa relativi;

          e) l'utilizzazione, la gestione e la conservazione delle risorse naturali;

          f) la salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità;

          g) il ruolo e le modalità dell'azione esercitata nel sistema delle Nazioni Unite allo scopo di risolvere tali problemi e la possibilità di rafforzare e favorire tale azione.

      2. I docenti della disciplina si impegnano a creare motivazioni per costruire percorsi interdisciplinari e favorire collegamenti con le varie organizzazioni locali, nazionali ed internazionali che operano nell'ambito del volontariato e della tutela dei diritti umani.