1. I programmi della disciplina, che sono elaborati da una commissione ministeriale appositamente costituita, devono vertere sui seguenti argomenti:
a) l'uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e il diritto dei popoli all'autodeterminazione;
b) il mantenimento della pace; i vari tipi di guerra, le loro cause e i loro effetti; il disarmo, l'inammissibilità dell'impiego della scienza e della tecnica a fini di guerra e l'utilizzazione di esse al servizio della pace e
c) l'azione mirante ad assicurare l'esercizio e il rispetto dei diritti umani, compresi quelli dei rifugiati; il razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione nelle sue varie forme;
d) la crescita economica e lo sviluppo sociale e i loro rapporti con la giustizia sociale; le modalità d'aiuto ai Paesi in via di sviluppo; la lotta contro l'analfabetismo, la lotta contro la malattia e la fame, per una migliore qualità della vita e per un livello di salute più elevato possibile; la crescita della popolazione e i problemi ad essa relativi;
e) l'utilizzazione, la gestione e la conservazione delle risorse naturali;
f) la salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità;
g) il ruolo e le modalità dell'azione esercitata nel sistema delle Nazioni Unite allo scopo di risolvere tali problemi e la possibilità di rafforzare e favorire tale azione.
2. I docenti della disciplina si impegnano a creare motivazioni per costruire percorsi interdisciplinari e favorire collegamenti con le varie organizzazioni locali, nazionali ed internazionali che operano nell'ambito del volontariato e della tutela dei diritti umani.